Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenuti al possesso della patente a crediti ai sensi del D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024.
Sono, altresì, escluse anche le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
Introduzione
Con la Legge 56/2024 è stato modificato l’art.27 del D. Lgs. n.81/2008 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, nonché il successivo Art. 90, nella parte in cui viene introdotto, tra gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, anche la verifica del possesso della Patente a crediti da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili.
La Patente a crediti
La Patente a crediti viene rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previa domanda, ai soggetti che autocertificheranno il possesso di alcuni requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Nelle more del rilascio della patente è consentito comunque lo svolgimento delle attività di cui all’art. 27 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Dell’avvenuto rilascio della patente deve essere data comunicazione entro il termine di dieci giorni, da parte del soggetto titolare o suo delegato, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o, in mancanza, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Nel caso sia accertata la non veridicità di una o più dichiarazioni già rese sulla presenza dei requisiti previsti la patente è revocata ed il rilascio di una nuova patente può essere richiesto decorsi dodici mesi dalla revoca adottata.
Per una migliore comprensione dell’istituto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha redatto alcune slide illustrative (Allegato 1).
La posizione di Confindustria
Confindustria, in data 29/07/2024, ha redatto una prima nota di aggiornamento (Allegato 2) nella quale, pur condividendo la logica della qualificazione dell’impresa, anche in funzione della corretta competitività e del miglioramento delle qualità e della sicurezza del lavoro, ha manifestato forti perplessità sulla idoneità dello strumento della patente a crediti ed evidenziato, nel merito del provvedimento, la presenza di notevoli criticità e perplessità interpretative ed applicative.
Decreto MLPS del 18 settembre 2024
Dopo il parere espresso dal Consiglio di Stato il 20 agosto 2024, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n 132 del 8 settembre 2024, con il quale viene adottato il regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili entrata in vigore il 1° ottobre 2024.
Il Decreto è composto di 10 articoli e di un allegato contenente una tabella di assegnazione dei crediti aggiuntivi.
Nell'art. 3 vengono indicati i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente. Tale provvedimento è adottato dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente se presso uno o più cantieri diversi nell’ambito dei quali opera la medesima impresa ovvero il medesimo lavoratore autonomo si verificano infortuni da cui derivi la morte o una inabilità permanente, assoluta o parziale, di uno o più lavoratori imputabili al datore di lavoro almeno a titolo di colpa grave. La durata della sospensione della patente, che comunque non può superare i 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
L'articolo 4 regolamenta l'attribuzione dei crediti e con esso viene stabilito che al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere però incrementato fino a una soglia massima di 100 crediti complessivi.
Gli articoli 6 e 7 trattano della sospensione dell’incremento dei crediti e della modalità di recupero di quelli decurtati. La sospensione dell’incremento dei crediti opera nel caso che siano contestate una o più violazioni di cui all’all. I-bis annesso al D. Lgs n. 81/2008 ed il recupero previsto fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INL e dell’Inail, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’all. I bis nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 con la quale ha fornito le prime indicazioni per la “Introduzione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”.
Nella Circolare sono stati esaminati tutti i punti del Decreto ministeriale fornendo per ciascuno di essi indicazioni utili ai fini di una corretta applicazione; le stesse riguardano le modalità operative e le tempistiche, i contenuti informativi della patente, la durata della stessa, i provvedimenti cautelari di sospensione della patente, il ricorso avverso il provvedimento di sospensione, la verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza, l’attribuzione dei crediti ulteriori, le modalità di recupero dei crediti decurtati e le fusioni e trasformazioni di impresa.
In particolare, è stato precisato che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo, sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dal 1° ottobre 2024. In merito alle modalità operative e tempistiche, è stato ribadito che la patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE e che le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Per agevolare l’adempimento durante le prime fasi di attuazione della normativa è stato previsto un periodo transitorio che consente alle imprese ed ai lavoratori autonomi di continuare a lavorare nei cantieri, inviando a mezzo pec all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, concernente il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
E’ stato inoltre precisato che l’autocertificazione avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024 e che quindi dal 1° novembre 2024 tutte le imprese e lavoratori autonomi dovranno essere in possesso della patente rilasciata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La Circolare ha fornito dei chiarimenti in merito a un punto molto discusso e riguardante la sospensione della patente nel caso in cui si verifichino nei cantieri infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale.
E’ stato infatti ribadito che i presupposti per l’adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, sono dati dal verificarsi di infortuni:
- “da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”; nonché dal verificarsi di infortuni
- “da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.
La circolare ha previsto che l’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro tant’è che, secondo il D.M., si legge, “l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento (...) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”. Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.
La Circolare, essendo quello della “colpa grave” un fattore decisivo per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente, ha fornito delle indicazioni per individuarla precisando che, in linea generale, essa è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Si tratta di indicazioni che hanno suscitato molte perplessità, dal momento che il nostro Codice Penale non disciplina la colpa grave, rimettendo la relativa individuazione all’organo giudicante e, quindi, alla Magistratura.
Ad ogni modo, la circolare specifica che solo laddove siano state accertate tutte le condizioni indicate dall’INL, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio.
La Circolare poi ha distinto il caso in cui si verifichi un evento infortunistico mortale da quello da cui derivino delle inabilità permanenti, statuendo che nel primo caso la sospensione è normalmente adottata, mentre nel secondo caso la sospensione non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’Inail, il quale dovrà comunicare alla sede dell’Ispettorato competente le proprie determinazioni unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità per l’accaduto.
Confindustria e Ance hanno predisposto una nota di commento molto articolata contenente anche i provvedimenti legislativi, il Decreto ministeriale e la circolare attuativa dell’INL. (Allegato 3).
All_1 slide Ministero del Lavoro.pdf